Articolo 68
Scambio di informazioni fra istituzioni in caso di ricorso contro una decisione di rifiuto _ Versamento di anticipi in caso di un tale ricorso 1 . Nel caso in cui venga introdotto un ricorso contro una decisione di rifiuto presa dall'istituzione di uno degli Stati membri sotto la cui legislazione la vittima ha svolto un'attività che puo provocare la malattia professionale considerata , detta istituzione è tenuta ad informarne l'istituzione alla quale è stata trasmessa la dichiarazione , secondo la procedura prevista all'articolo 67 , paragrafo 3 del regolamento di applicazione ed a comunicarle in seguito la decisione definitiva . 2 . Se il diritto alle prestazioni è aperto ai sensi della legislazione applicata da quest'ultima istituzione , tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 57 , paragrafo 2 e paragrafo 3 , lettere a ) e b ) del regolamento , tale istituzione versa degli anticipi i cui importi sono fissati , se del caso , previa consultazione dell'istituzione contro la decisione della quale è stato introdotto il ricorso . Quest'ultima istituzione rimborsa l'importo degli anticipi versati se , in seguito al ricorso , essa è tenuta a corrispondere le prestazioni . Tale importo è allora trattenuto sulle prestazioni dovute all'interessato .
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-04 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.