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Ripartizione dell'onere delle prestazioni in denaro in caso di pneumoconiosi sclerogena Ai fini dell'applicazione dell'articolo 57 , paragrafo 3 , lettera c ) del regolamento , sono applicabili le seguenti regole : a ) l'istituzione competente dello Stato membro ai sensi della cui legislazione sono concesse le prestazioni in denaro ai sensi dell'articolo 57 , paragrafo 1 del regolamento , designata con il termine " istituzione incaricata della corresponsione delle prestazioni in denaro " , utilizza un formulario sul quale sono riportati , in particolare , la rilevazione ed il riepilogo dei periodi di assicurazione ( assicurazione vecchiaia ) compiuti dalla vittima sotto la legislazione di ciascuno degli Stati membri in causa ; b ) l'istituzione incaricata della corresponsione delle prestazioni in denaro trasmette detto formulario a tutte le istituzioni di assicurazione vecchiaia di tali Stati membri presso le quali la vittima è stata iscritta ; ciascuna istituzione indica sul formulario i periodi di assicurazione ( assicurazione vecchiaia ) compiuti sotto la legislazione da essa applicata e lo rinvia all'istituzione incaricata della corresponsione delle prestazioni in denaro ; c ) l'istituzione incaricata della corresponsione delle prestazioni in denaro procede allora alla ripartizione degli oneri fra sé stessa e le altre istituzioni competenti in causa ; per l'accordo , essa notifica loro detta ripartizione con le giustificazioni appropriate , in particolare per quanto concerne l'importo delle prestazioni in denaro concesse ed il calcolo delle percentuali di ripartizione ; d ) alla fine di ogni anno civile , l'istituzione incaricata della corresponsione delle prestazioni in denaro trasmette alle altre istituzioni competenti in causa il rendiconto delle prestazioni in denaro corrisposte nel corso dell'esercizio considerato , indicando l'importo dovuto da ciascuna di esse , conformemente alla ripartizione di cui alla lettera c ) ; ciascuna istituzione competente rimborsa al più presto possibile e comunque entro il termine massimo di tre mesi l'importo dovuto all'istituzione incaricata della corresponsione delle prestazioni . Applicazione dell'articolo 58 , paragrafo 3 del regolamento

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-04 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.