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Articolo 7

Regole generali concernenti l'applicazione delle disposizioni relative al divieto di cumulo _ Applicazione delle suddette disposizioni alle prestazioni d'invalidità , vecchiaia e morte ( pensioni ) 1 . Quando il beneficiario di una prestazione dovuta ai sensi della legislazione di uno Stato membro ha anche diritto a prestazioni ai sensi della legislazione di uno o più altri Stati membri , si applicano le seguenti regole : a ) Se l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 12 , paragrafi 2 o 3 del regolamento comporta la riduzione o la sospensione concomitante di tali prestazioni , ciascuna di esse non puo essere ridotta né sospesa per un importo superiore all'importo ottenuto dividendo l'ammontare su cui verte la riduzione o la sospensione ai sensi della legislazione in base alla quale tale prestazione è dovuta , per il numero delle prestazioni soggette a riduzione o a sospensioni cui il beneficiario ha diritto . b ) Se si tratta di prestazioni di invalidità , di vecchiaia o di morte ( pensioni ) liquidate dall'istituzione di uno Stato membro in conformità delle disposizioni dell'articolo 46 , paragrafo 2 del regolamento , detta istituzione tiene conto delle prestazioni di natura diversa , redditi o retribuzioni tali da comportare la riduzione o la sospensione della prestazione da essa dovuta , non per il calcolo dell'importo teorico di cui all'articolo 46 , paragrafo 2 , lettera a ) del regolamento , ma esclusivamente per la riduzione o la sospensione dell'importo di cui all'articolo 46 , paragrafo 2 , lettera b ) del regolamento . Tuttavia , tali prestazioni , redditi o retribuzioni sono computati solamente per una frazione del loro importo , determinata al prorata della durata dei periodi di assicurazione compiuti , in conformità delle disposizioni dell'articolo 46 , paragrafo 2 , lettera b ) del regolamento . c ) Se si tratta di prestazioni d'invalidità , di vecchiaia o di morte ( pensioni ) liquidate dall'istituzione di uno Stato membro in conformità delle disposizioni dell'articolo 46 , paragrafo 1 , primo comma del regolamento , detta istituzione tiene conto , qualora siano applicabili le disposizioni dell'articolo 46 , paragrafo 3 del regolamento , delle prestazioni di natura diversa , redditi o retribuzioni , tali da comportare la riduzione o la sospensione della prestazione da essa dovuta , non per il calcolo dell'importo di cui all'articolo 46 , paragrafo 1 del regolamento , ma esclusivamente per la riduzione o la sospensione dell'importo che risulta dall'applicazione dell'articolo 46 , paragrafo 3 del regolamento . Tuttavia , tali prestazioni , redditi o retribuzioni sono computati solamente per una frazione del loro importo , ottenuta applicando a tale importo un coefficiente uguale al rapporto fra l'importo della prestazione che risulta dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 46 , paragrafo 3 del regolamento e quello che risulta dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 46 , paragrafo 1 , primo comma del regolamento . 2 . Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 12 , paragrafi 2 , 3 e 4 del regolamento , le istituzioni competenti in causa si comunicano , a richiesta , tutte le opportune informazioni .

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-04 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.