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Attestato relativo ai familiari da prendere in considerazione per il calcolo delle prestazioni in denaro , comprese le rendite 1 . Per beneficiare delle disposizioni dell'articolo 58 , paragrafo 3 del regolamento , l'interessato è tenuto a presentare un attestato relativo ai familiari che hanno la residenza nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituzione incaricata di liquidare le prestazioni in denaro . Tale attestato è rilasciato dall'istituzione di assicurazione malattia del luogo di residenza dei familiari o da un'altra istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro sul cui territorio hanno la residenza . Le disposizioni dell'articolo 25 , paragrafo 2 , secondo e terzo comma del regolamento di applicazione sono applicabili per analogia . In luogo dell'attestato di cui al primo comma , l'istituzione incaricata di liquidare le prestazioni in denaro puo esigere dal richiedente documenti recenti di stato civile relativi ai familiari che hanno la residenza nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova detta istituzione . 2 . Nel caso di cui al paragrafo 1 , se la legislazione applicata dall'istituzione in causa esige che i familiari coabitino con il richiedente , la prova che i familiari , quando non soddisfano a tale condizione , sono peraltro prevalentemente a carico del richiedente , deve essere fornita mediante documenti comprovanti la trasmissione regolare di una parte della retribuzione . Applicazione dell'articolo 60 del regolamento
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-04 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.