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Istituzioni alle quali possono rivolgersi i lavoratori delle miniere e delle imprese assimilate in caso di dimora o di residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato competente 1 . Nei casi di cui all'articolo 62 , paragrafo 1 del regolamento e quando , nel paese di dimora o di residenza , le prestazioni previste dal regime di assicurazione infortuni sul lavoro e malattie professionali dal quale dipendono i lavoratori manuali dell'industria siderurgica sono equivalenti a quelle previste dal regime speciale dei lavoratori delle miniere e delle imprese assimilate , i lavoratori di questa categoria possono rivolgersi all'istituzione più vicina nel territorio dello Stato membro in cui hanno la dimora o la residenza , indicata nell'allegato 3 del regolamento di applicazione , anche se si tratta di un'istituzione del regime applicabile ai lavoratori manuali dell'industria siderurgica , che in tal caso , è tenuta a corrispondere le prestazioni . 2 . Quando le prestazioni previste dal regime speciale dei lavoratori delle miniere e delle imprese assimilate sono più vantaggiose , questi lavoratori hanno la facoltà di rivolgersi all'istituzione incaricata di applicare questo regime , oppure all'istituzione più vicina nel territorio dello Stato membro in cui hanno la dimora o la residenza , che applica il regime dei lavoratori manuali dell'industria siderurgica . In quest'ultimo caso , l'istituzione in questione è tenuta a richiamare l'attenzione del lavoratore sul fatto che rivolgendosi all'istituzione incaricata di applicare detto regime speciale , otterrebbe prestazioni più vantaggiose ; essa deve inoltre indicargli la denominazione e l'indirizzo di questa istituzione . Applicazione dell'articolo 62 , paragrafo 2 del regolamento
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-04 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.