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Articolo 78

Presentazione della domanda di assegni Per beneficiare di un assegno in caso di morte ai sensi della legislazione di uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio risiede , il richiedente è tenuto a rivolgere domanda all'istituzione competente o all'istituzione del luogo di residenza . La domanda deve essere accompagnata dai documenti giustificativi richiesti dalla legislazione applicata dall'istituzione competente . L'esattezza delle informazioni fornite dal richiedente deve essere comprovata mediante documenti ufficiali allegati alla domanda , o confermata dagli organi competenti dello Stato membro nel cui territorio risiede il richiedente .

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-04 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.