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Articolo 79

Attestato dei periodi di assicurazione 1 . Per beneficiare delle disposizioni dell'articolo 64 del regolamento , il richiedente è tenuto a presentare all'istituzione competente un attestato relativo ai periodi di assicurazione compiuti dal lavoratore sotto la legislazione alla quale egli è stato soggetto da ultimo . 2 . Tale attestato è rilasciato , su domanda del richiedente , dall'istituzione di assicurazione malattia o dall'istituzione di assicurazione vecchiaia , secondo il caso , alla quale il lavoratore è stato iscritto da ultimo . Se il richiedente non presenta tale attestato , l'istituzione competente si rivolge all'una o all'altra di tali istituzioni per ottenerlo . 3 . Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 sono applicabili per analogia se è necessario tener conto di periodi assicurazione compiuti anteriormente sotto la legislazione di ogni altro Stato membro per soddisfare alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente . CAPITOLO 6 PRESTAZIONI DI DISOCCUPAZIONE Applicazione dell'articolo 67 del regolamento

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-04 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.