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Articolo 80

Attestato dei periodi di assicurazione o di occupazione 1 . Per beneficiare delle disposizioni dell'articolo 67 , paragrafi 1 , 2 o 4 del regolamento , l'interessato è tenuto a presentare all'istituzione competente un attestato in cui siano indicati i periodi di assicurazione o di occupazione compiuti sotto la legislazione alla quale è stato anteriormente soggetto da ultimo , nonché tutti i dati complementari richiesti dalla legislazione applicata da tale istituzione . 2 . Tale attestato è rilasciato , a richiesta dell'interessato , dall'istituzione competente in materia di disoccupazione dello Stato membro alla cui legislazione è stato anteriormente soggetto da ultimo , o da un'altra istituzione designata dall'autorità competente di detto Stato membro . Se l'interessato non presenta tale attestato , l'istituzione competente si rivolge all'una o all'altra di tali istituzioni per ottenerlo . 3 . Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 sono applicabili per analogia se è necessario tener conto di periodi di assicurazione o di occupazione compiuti anteriormente sotto la legislazione di ogni altro Stato membro per soddisfare alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente . Applicazione dell'articolo 68 del regolamento

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-04 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.