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Articolo 81

Attestato per il calcolo delle prestazioni Per il calcolo delle prestazioni a carico di un'istituzione di cui all'articolo 68 , paragrafo 1 del regolamento , se l'interessato non ha svolto l'ultima occupazione per almeno quattro settimane nel territorio dello Stato membro in cui si trova detta istituzione , è tenuto a presentare un attestato in cui sia indicata la natura dell'ultima occupazione svolta nel territorio di un altro Stato membro per almeno quattro settimane , nonché il settore economico in cui ha svolto tale occupazione . Se l'interessato non presenta tale attestato , l'istituzione si rivolge , per ottenerlo , all'istituzione competente in materia di disoccupazione di quest'ultimo Stato membro alla quale è stato iscritto da ultimo , o ad un'altra istituzione designata dall'autorità competente di detto Stato membro .

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-04 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.