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art_82__para

Attestato relativo ai familiari da prendere in considerazione per il calcolo delle prestazioni 1 . Per beneficiare delle disposizioni dell'articolo 68 , paragrafo 2 del regolamento , l'interessato è tenuto a presentare all'istituzione competente un attestato relativo ai familiari che hanno la residenza nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova detta istituzione . 2 . Tale attestato è rilasciato dall'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio i familiari hanno la residenza . Esso deve comprovare che i familiari non sono presi in considerazione per il calcolo di prestazioni di disoccupazione dovute ad altra persona ai sensi della legislazione di detto Stato membro . L'attestato è valido per dodici mesi dalla data del rilascio . Puo essere rinnovato e in tal caso , la durata di validità decorre dalla data del rinnovo . L'interessato è tenuto a notificare immediatamente all'istituzione competente ogni fatto che renda necessario modificare detto attestato . La modifica ha effetto dal giorno in cui tale fatto si è verificato . Applicazione dell'articolo 69 del regolamento

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-04 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.