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art_83__para

Condizioni e limiti del mantenimento del diritto a prestazioni quando il disoccupato si reca in un altro Stato membro 1 . Per conservare il beneficio delle prestazioni , il disoccupato di cui all'articolo 69 , paragrafo 1 del regolamento è tenuto a presentare all'istituzione del luogo in cui si è recato un attestato con il quale l'istituzione competente certifica che continua ad avere diritto alle prestazioni alle condizioni fissate al paragrafo 1 , lettera b ) di detto articolo . L'istituzione competente indica in particolare nell'attestato : a ) l'importo della prestazione da corrispondere al disoccupato secondo la legislazione dello Stato competente ; b ) la data alla quale il disoccupato ha cessato di essere a disposizione dei servizi del lavoro dello Stato competente ; c ) il termine accordato in conformità dell'articolo 69 , paragrafo 1 , lettera b ) del regolamento per l'iscrizione come richiedente lavoro nello Stato membro in cui il disoccupato si è recato ; d ) il periodo massimo durante il quale puo essere conservato il diritto alle prestazioni in conformità dell'articolo 69 , paragrafo 1 , lettera c ) del regolamento ; e ) i fatti che possono modificare il diritto alle prestazioni . 2 . Il disoccupato che ha l'intenzione di recarsi in un altro Stato membro per cercarvi un'occupazione è tenuto a richiedere l'attestato di cui al paragrafo 1 prima della partenza . Se il disoccupato non presenta detto attestato l'istituzione del luogo in cui si è recato si rivolge all'istituzione competente per ottenerlo . I servizi del lavoro dello Stato competente debbono accertarsi che il disoccupato sia stato informato dei doveri impostigli dall'articolo 69 del regolamento e dal presente articolo . 3 . L'istituzione del luogo in cui il disoccupato si è recato comunica all'istituzione competente la data d'iscrizione del disoccupato e quella di inizio della corresponsione delle prestazioni , e corrisponde le prestazioni dello Stato competente secondo le modalità previste dalla legislazione dello Stato membro in cui il disoccupato si è recato . L'istituzione del luogo in cui il disoccupato si è recato procede o fa procedere al controllo come se si trattasse di un disoccupato beneficiario di prestazioni ai sensi della legislazione che essa applica . Non appena ne ha conoscenza , informa l'istituzione competente del subentro di qualsiasi fatto di cui al paragrafo 1 , lettera e ) e , nel caso in cui la prestazione debba essere sospesa o soppressa , interrompe immediatamente la corresponsione della prestazione . L'istituzione competente indica senza indugio in quale misura e da quale data i diritti del disoccupato sono modificati da tale fatto . La corresponsione delle prestazioni puo se del caso essere ripresa soltanto dopo aver ricevuto tali indicazioni . Nel caso in cui la prestazione debba essere ridotta , l'istituzione del luogo in cui il disoccupato si è recato continua a corrispondergli una parte ridotta della prestazione con riserva di regolarizzazione dopo aver ricevuto la risposta dell'istituzione competente . 4 . Due o più Stati membri o le autorità competenti di tali Stati membri possono concordare altre modalità di applicazione , previo parere della commissione amministrativa . Applicazione dell'articolo 71 del regolamento

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-04 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.