Articolo 85
Attestato dei periodi di occupazione 1 . Per beneficiare delle disposizioni dell'articolo 72 del regolamento , l'interessato è tenuto a presentare all'istituzione competente un attestato in cui siano indicati i periodi di occupazione compiuti sotto la legislazione alla quale è stato anteriormente soggetto da ultimo . 2 . L'attestato è rilasciato , a richiesta dell'interessato dall'istituzione competente in materia di prestazioni familiari dello Stato membro alla quale è stato iscritto anteriormente da ultimo o da un'altra istituzione designata dall'autorità competente di detto Stato membro . Se l'interessato non presenta detto attestato , l'istituzione competente si rivolge all'una o all'altra di tali istituzioni per ottenerlo , a meno che l'istituzione di assicurazione malattia non sia in grado di trasmetterle copia dell'attestato di cui all'articolo 16 , paragrafo 1 del regolamento di applicazione . 3 . Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 sono applicabili per analogia se è necessario tener conto di periodi di occupazione compiuti anteriormente sotto la legislazione di ogni altro Stato membro per soddisfare alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente . Applicazione dell'articolo 73 , paragrafo 1 e dell'articolo 75 , paragrafo 1 , lettere a ) e b ) del regolamento
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-04 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.