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Articolo 87

Lavoratori soggetti alla legislazione francese 1 . Per beneficiare degli assegni familiari di cui all'articolo 73 , paragrafo 2 del regolamento il lavoratore è tenuto a presentare domanda all'istituzione competente che gli rilascia un attestato che certifichi che soddisfa alle condizioni relative all'occupazione alle quali la legislazione francese subordina l'apertura del diritto agli assegni familiari . In tale occasione , il lavoratore è tenuto a firmare una dichiarazione che certifici che non è aperto alcun diritto ad assegni familiari ai sensi della legislazione del paese di residenza dei familiari a titolo di un'attività professionale . Nei casi in cui la legislazione francese prevede che il diritto agli assegni familiari è aperto per una durata corrispondente alla durata dei periodi di occupazione , l'attestato indica la durata di occupazione compiuta nel periodo considerato . I familiari sono iscritti presso l'istituzione del luogo di residenza su presentazione di tale attestato e dei documenti giustificativi richiesti ai sensi della legislazione applicata da detta istituzione per la concessione degli assegni familiari . Se i familiari non presentano detto attestato , l'istituzione del luogo di residenza si rivolge all'istituzione competente per ottenerlo . 2 . L'attestato di cui al paragrafo 1 è valido per tre mesi dalla data del rilascio e deve essere rinnovato d'ufficio ogni tre mesi dall'istituzione competente . 3 . Se il lavoratore ha la qualità di lavoratore stagionale , l'attestato di cui al paragrafo 1 è valido per tutta la durata prevista del lavoro stagionale , a meno che l'istituzione competente nel frattempo non ne notifichi l'annullamento all'istituzione del luogo di residenza . 4 . Se la legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiedono i familiari prevede la concessione di assegni familiari mensili o trimestrali , mentre la legislazione francese prevede che il diritto agli assegni familiari è aperto per una durata corrispondente alla durata di occupazione compiuta , gli assegni familiari sono concessi al prorata di tale durata in rapporto alla durata prevista dalla legislazione del paese di residenza dei familiari . 5 . Se la legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiedono i familiari prevede la concessione di assegni familiari per un numero di giorni corrispondenti alle giornate di occupazione compiute , mentre la legislazione francese prevede che il diritto agli assegni familiari è aperto per un mese , gli assegni familiari sono concessi per un mese . 6 . Nei casi di cui ai paragrafi 4 e 5 , quando i periodi di lavoro compiuti sotto la legislazione francese sono espressi in unità differenti da quelle che servono per il calcolo degli assegni familiari ai sensi della legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiedono i familiari , la conversione si effettua conformemente alle disposizioni dell'articolo 15 , paragrafo 3 del regolamento di applicazione . 7 . L'istituzione competente informa immediatamente l'istituzione del luogo di residenza dei familiari della data in cui il lavoratore cessa di avere diritto agli assegni familiari o trasferisce la propria residenza dal territorio di uno Stato membro a quello di un altro Stato membro . L'istituzione del luogo di residenza dei familiari puo richiedere in qualsiasi momento all'istituzione competente di fornirle tutte le informazioni relative al diritto agli assegni familiari del lavoratore . Se l'istituzione competente lo ritiene necessario , l'istituzione del luogo di residenza procede , a sua richiesta , alla verifica della dichiarazione di cui al paragrafo 1 , primo comma . 8 . I familiari sono tenuti ad informare l'istituzione del luogo di residenza di qualsiasi cambiamento della loro situazione che possa modificare il diritto agli assegni familiari , in particolare di qualsiasi trasferimento di residenza . Applicazione dell'articolo 74 , paragrafo 1 del regolamento

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-04 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.