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Disoccupati soggetti alla legislazione francese 1 . Per beneficiare degli assegni familiari nel territorio dello Stato membro in cui risiedono , i familiari di cui all'articolo 74 , paragrafo 2 del regolamento sono tenuti a presentare all'istituzione del luogo di residenza un attestato che certifichi che il disoccupato beneficia di prestazioni di disoccupazione ai sensi della legislazione francese . Tale attestato è rilasciato dall'istituzione competente francese in materia di disoccupazione o dall'istituzione designata dall'autorità competente francese , a richiesta del disoccupato , che è tenuto a firmare una dichiarazione che certifichi che non è aperto alcun diritto ad assegni familiari ai sensi della legislazione del paese di residenza dei familiari a titolo di un'attività professionale . Se i familiari non presentano detto attestato , l'istituzione del luogo di residenza si rivolge all'istituzione competente per ottenerlo . 2 . Le disposizioni dell'articolo 87 , paragrafi da 2 a 8 del regolamento di applicazione sono applicabili per analogia . CAPITOLO 8 PRESTAZIONI PER FIGLI A CARICO DI TITOLARI DI PENSIONI O DI RENDITE E PRESTAZIONI PER ORFANI Applicazione degli articoli 77 , 78 e 79 del regolamento

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-04 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.