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1 . Per beneficiare delle prestazioni ai sensi dell'articolo 77 o dell'articolo 78 del regolamento , il richiedente è tenuto a presentare una domanda all'istituzione del luogo di residenza , secondo le modalità previste dalla legislazione che detta istituzione applica . 2 . Tuttavia , se il richiedente non risiede nel territorio dello Stato membro in cui si trova l'istituzione competente , puo presentare la domanda all'istituzione competente , o all'istituzione del luogo di residenza che la trasmette all'istituzione competente , indicandone la data di presentazione . Tale data è considerata come data di presentazione della domanda all'istituzione competente . 3 . Se l'istituzione competente di cui al paragrafo 2 costata che il diritto non è aperto ai sensi delle disposizioni della legislazione da essa applicata , trasmette senza indugio la domanda corredata di tutti i documenti e informazioni necessari all'istituzione dello Stato membro sotto la cui legislazione il lavoratore ha compiuto il più lungo periodo di assicurazione . Se del caso , occorre risalire , alle stesse condizioni , fino all'istituzione dello Stato membro sotto la cui legislazione il lavoratore ha compiuto il più breve periodo di assicurazione . 4 . La Commissione amministrativa determina , se necessario , le modalità complementari per la presentazione delle domande di prestazioni .

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-04 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.