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Articolo 92

Ogni persona cui sono corrisposte prestazioni ai sensi dell'articolo 77 o dell'articolo 78 del regolamento per i figli di un titolare di pensione o di rendita o per orfani , è tenuta ad informare l'istituzione debitrice di tali prestazioni : _ di qualsiasi cambiamento nella situazione dei figli o orfani che possa modificare il diritto alle prestazioni ; _ di qualsiasi modifica del numero dei figli o orfani per i quali sono dovute prestazioni ; _ di qualsiasi trasferimento di residenza di tali figli o orfani ; _ di qualsiasi esercizio di un'attività professionale che apra il diritto a prestazioni o assegni familiari per tali figli o orfani . TITOLO V DISPOSIZIONI FINANZIARIE

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-04 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.