Articolo 94
Rimborso delle prestazioni in natura dell'assicurazione malattia maternità corrisposte ai familiari di un lavoratore non residenti nel territorio dello stesso Stato membro di quest'ultimo 1 . L'importo delle prestazioni in natura corrisposte ai sensi dell'articolo 19 , paragrafo 2 del regolamento ai familiari che non risiedono nel territorio dello stesso Stato membro del lavoratore è rimborsato dalle istituzioni competenti alle istituzioni che hanno corrisposto dette prestazioni in base ad un forfait che si avvicini il più possibile alle spese effettive , fissato per ogni anno civile . 2 . Il forfait è stabilito moltiplicando il costo medio annuo per famiglia per il numero medio annuo di famiglie da prendere in considerazione , ed applicando al risultato una riduzione del venti per cento . 3 . Gli elementi di calcolo necessari per stabilire detto forfait sono determinati secondo le seguenti regole : a ) il costo medio annuo per famiglia è ottenuto , per ciascuno Stato membro , dividendo le spese annue relative al totale delle prestazioni in natura corrisposte dalle istituzioni di questo Stato membro all'insieme dei familiari dei lavoratori soggetti alla legislazione di detto Stato membro nei regimi di sicurezza sociale da prendere in considerazione , per il numero medio annuo dei lavoratori con familiari ; i regimi di sicurezza sociale da prendere in considerazione a tal fine sono indicati nell'allegato 9 ; b ) il numero medio annuo di famiglie da prendere in considerazione è uguale , nei rapporti fra le istituzioni di due Stati membri , al numero medio annuo dei lavoratori soggetti alla legislazione di uno di questi Stati membri e i cui familiari sono ammessi a beneficiare di prestazioni in natura da corrispondere da parte di un'istituzione dell'altro Stato membro . 4 . Il numero di famiglie da prendere in considerazione in conformità delle disposizioni del paragrafo 3 , lettera b ) , è stabilito per mezzo di un inventario tenuto a tale scopo dall'istituzione del luogo di residenza in base ai documenti giustificativi dei diritti degli interessati , forniti dall'istituzione competente . In caso di contestazione , le osservazioni delle istituzioni interessate sono sottoposte alla commissione dei conti di cui all'articolo 101 , paragrafo 3 del regolamento di applicazione . 5 . La commissione amministrativa fissa i metodi e le modalità di determinazione degli elementi di calcolo di cui ai paragrafi 3 e 4 . 6 . Due o più Stati membri o le autorità competenti di tali Stati possono concordare altre modalità di valutazione degli importi da rimborsare , previo parere della commissione amministrativa .
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-04 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.