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Articolo 95

Rimborso delle prestazioni in natura dell'assicurazione malattia maternità corrisposte ai titolari di pensioni o di rendite ed ai familiari che non hanno diritto a prestazioni ai sensi della legislazione dello Stato membro in cui risiedono 1 . L'importo delle prestazioni in natura corrisposte ai sensi dell'articolo 28 , paragrafo 1 del regolamento è rimborsato dalle istituzioni competenti alle istituzioni che hanno corrisposto dette prestazioni , in base ad un forfait che si avvicini il più possibile alle spese effettive . 2 . Il forfait è stabilito moltiplicando il costo medio annuo per titolare di pensione o rendita per il numero medio annuo di titolari di pensione o rendita da prendere in considerazione , ed applicando al risultato una riduzione del venti per cento . 3 . Gli elementi di calcolo necessari per stabilire detto forfait sono determinati secondo le seguenti regole : a ) il costo medio annuo per titolare di pensione o di rendita è ottenuto , per ciascuno Stato membro , dividendo le spese annue relative al totale delle prestazioni in natura corrisposte dalle istituzioni di questo Stato membro all'insieme dei titolari di pensione o di rendita dovute ai sensi della legislazione di detto Stato membro nei regimi di sicurezza sociale da prendere in considerazione , nonché ai loro familiari , per il numero medio annuo dei titolari di pensione o di rendita ; i regimi di sicurezza sociale da prendere in considerazione a tal fine sono indicati nell'allegato 9 ; b ) il numero medio annuo dei titolari di pensione o di rendita da prendere in considerazione è uguale , nei rapporti fra le istituzioni di due Stati membri , al numero medio annuo dei titolari di pensione o di rendita di cui all'articolo 28 , paragrafo 2 del regolamento che , risiedendo nel territorio di uno dei due Stati membri , hanno diritto alle prestazioni in natura a carico di un'istituzione dell'altro Stato membro . 4 . Il numero dei titolari di pensione o di rendita da prendere in considerazione in conformità delle disposizioni del paragrafo 3 , lettera b ) è stabilito per mezzo di un inventario tenuto a tale scopo dall'istituzione del luogo di residenza in base ai documenti giustificativi dei diritti degli interessati , forniti dall'istituzione competente . In caso di contestazione , le osservazioni delle istituzioni interessate sono sottoposte alla commissione dei conti di cui all'articolo 101 , paragrafo 3 del regolamento di applicazione . 5 . La commissione amministrativa fissa i metodi e le modalità di determinazione degli elementi di calcolo di cui ai paragrafi 3 e 4 . 6 . Due o più Stati membri o le autorità competenti di questi Stati possono concordare altre modalità di valutazione degli importi da rimborsare , previo parere della commissione amministrativa . Applicazione dell'articolo 63 , paragrafo 2 del regolamento

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-04 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.