Articolo 98
Familiari dei lavoratori soggetti alla legislazione francese o dei disoccupati che beneficiano delle prestazioni di disoccupazione ai sensi della legislazione francese 1 . L'importo effettivo degli assegni familiari corrisposti ai sensi dell'articolo 73 , paragrafo 2 e dell'articolo 74 , paragrafo 2 del regolamento è rimborsato dall'istituzione competente francese all'istituzione che ha corrisposto detti assegni familiari quale risulta dalla contabilità di quest'ultima istituzione . 2 . La Francia e ciascuno degli altri Stati membri o le autorità competenti della Francia e quelle di ciascuno degli altri Stati membri possono concordare il rimborso forfettario di tali assegni familiari . In caso di rimborso forfettario , il forfait è stabilito moltiplicando il costo medio annuo per famiglia per il numero medio annuo di famiglie da prendere in considerazione . 3 . Gli elementi di calcolo necessari per stabilire detto forfait sono determinati secondo le seguenti regole : a ) il costo medio annuo per famiglia è ottenuto dividendo le spese annue totali relative agli assegni familiari corrisposti dalle istituzioni dello Stato membro nel cui territorio risiedono i familiari all'insieme dei familiari dei lavoratori e disoccupati residenti nel territorio di tale Stato membro per il numero medio annuo di famiglie aventi diritto ad assegni familiari ; b ) il numero medio annuo di famiglie da prendere in considerazione è uguale al numero medio annuo di lavoratori soggetti alla legislazione dello Stato competente e , se del caso , di disoccupati che beneficiano di prestazioni di disoccupazione a carico di un'istituzione di questo Stato competente e i cui familiari sono ammessi a beneficiare degli assegni familiari corrisposti da un'istituzione di un altro Stato membro nel cui territorio risiedono . 4 . La commissione amministrativa fissa , su relazione della commissione dei conti di cui all'articolo 101 , paragrafo 3 del regolamento di applicazione , i metodi e le modalità di determinazione degli elementi di calcolo di cui al paragrafo 3 . 5 . La Francia e ciascuno degli altri Stati membri o le autorità competenti della Francia e quelle di ciascuno degli altri Stati membri possono concordare altre modalità per stabilire il forfait , previo parere della commissione amministrativa . Disposizioni comuni ai rimborsi
← art_97__para · All articles · art_98__para →
Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-04 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.