Articolo 99
Spese di amministrazione Due o più Stati membri , o le autorità competenti di tali Stati membri , possono convenire , in conformità delle disposizioni dell'articolo 84 , paragrafo 2 , terza frase del regolamento , che gli importi delle prestazioni di cui agli articoli da 93 a 98 del regolamento di applicazione siano maggiorati di una percentuale determinata per tener conto delle spese di amministrazione . Tale percentuale puo essere differente secondo le prestazioni in questione .
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-04 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.