Articolo 9
Regole applicabili in caso di cumulo di diritti ad assegni in caso di morte ai sensi delle legislazioni di più Stati membri 1 . In caso di morte sopravvenuta nel territorio di uno Stato membro , soltanto il diritto all'assegno in caso di morte acquisito ai sensi della legislazione di tale Stato membro è mantenuto , mentre cessa il diritto acquisito a titolo della legislazione di ogni altro Stato membro . 2 . In caso di morte sopravvenuta nel territorio di uno Stato membro , allorché il diritto all'assegno in caso di morte è acquisito ai sensi delle legislazioni di due o più altri Stati membri , o in caso di morte sopravvenuta fuori del territorio degli Stati membri , allorché tale diritto è acquisito ai sensi delle legislazioni di due o più Stati membri , è mantenuto soltanto il diritto acquisito ai sensi della legislazione dello Stato membro sotto la quale il lavoratore ha compiuto il suo ultimo periodo di assicurazione , mentre cessa il diritto acquisito ai sensi della legislazione di ogni altro Stato membro .
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-04 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.