Articolo 1
1 . Ai fini dell ' applicazione della presente direttiva : a ) per licenziamento collettivo si intende ogni licenziamento effettuato da un datore di lavoro per uno o più motivi non inerenti alla persona del lavoratore se il numero dei licenziamenti effettuati è , a scelta degli Stati membri : 2 . almeno pari al 10 % del numero dei lavoratori negli stabilimenti che occupano abitualmente almeno 100 e meno di 300 lavoratori ; 3 . almeno pari a 30 negli stabilimenti che occupano abitualmente almeno 300 lavoratori ; 2 . La presente direttiva non si applica : a ) ai licenziamenti collettivi effettuati nel quadro di contratti di lavoro a tempo determinato o per un compito determinato , a meno che tali licenziamenti non avvengano prima della scadenza del termine o dell ' espletamento del compito previsto nei suddetti contratti ; b ) ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni o degli enti di diritto pubblico ( o , negli Stati membri in cui tale nozione è sconosciuta , degli enti equivalenti ) ; c ) agli equipaggi di navi marittime ; d ) ai lavoratori colpiti dalla cessazione delle attività dello stabilimento allorchù risulti da una decisione giudiziaria . SEZIONE II Procedura di consultazione per un periodo di 30 giorni : 1 . almeno pari a 10 negli stabilimenti che occupano abitualmente più di 20 e meno di 100 lavoratori ; oppure , per un periodo di 90 giorni , almeno pari a 20 , senza tener conto del numero di lavoratori abitualmente occupati negli stabilimenti interessati ; b ) per rappresentanti dei lavoratori si intendono i rappresentanti dei lavoratori previsti dal diritto o dalla pratica in vigore negli Stati membri .
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-12 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.