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Articolo 2

1 . Quando il datore di lavoro prevede di effettuare licenziamenti collettivi , deve procedere a consultazioni con i rappresentanti dei lavoratori al fine di giungere ad un accordo . 2 . Nelle consultazioni devono essere almeno esaminate le possibilità di evitare o ridurre i licenziamenti collettivi , nonchù di attenuarne le conseguenze . 3 . Affinchù i rappresentanti dei lavoratori possano formulare proposte costruttive , il datore di lavoro deve fornire loro tutte le informazioni utili e in ogni caso , con comunicazione scritta , i motivi del licenziamento , il numero dei lavoratori che dovranno essere licenziati , il numero dei lavoratori abitualmente occupati ed il periodo nel corso del quale si effettueranno i licenziamenti . Il datore di lavoro deve trasmettere all ' autorità pubblica competente copia della comunicazione scritta prevista al primo comma . SEZIONE III Procedura di licenziamento collettivo

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-12 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.