Articolo 4
1 . I licenziamenti collettivi il cui progetto è stato notificato all ' autorità pubblica competente avranno effetto non prima di 30 giorni dalla notifica prevista all ' articolo 3 , paragrafo 1 , ferme restando le disposizioni che disciplinano i diritti individuali in materia di termini di preavviso . Gli Stati membri possono accordare all ' autorità pubblica competente la facoltà di ridurre il termine fissato al primo comma . 2 . L ' autorità pubblica competente si avvale del termine di cui al paragrafo 1 per cercare soluzioni ai problemi posti dai licenziamento collettivi prospettati . 3 . Se il termine iniziale fissato nel paragrafo 1 è inferiore a 60 giorni , gli Stati membri possono accordare all ' autorità pubblica competente la facoltà di prorogare il termine iniziale fino a 60 giorni dalla notifica , quando esista il rischio che i problemi posti dai licenziamenti collettivi prospettati non possano essere risolti entro il termine iniziale . Gli Stati membri possono accordare all ' autorità pubblica competente più ampie facoltà di proroga . Il datore di lavoro deve essere informato della proroga e dei motivi che l ' hanno determinata , prima della scadenza del termine iniziale previsto al paragrafo 1 . SEZIONE IV Disposizioni finali
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-12 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.