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1 . OBIETTIVI Gli imballaggi preconfezionati di cui alla presente direttiva devono essere confezionati in modo che l ' imballaggio terminato soddisfi alle seguenti condizioni : 1.1 . il contenuto effettivo degli imballaggi preconfezionati non deve essere inferiore , in media , alla quantità nominale ; 1.2 . la proporzione di imballaggi preconfezionati , che presentano un errore in meno superiore all ' errore massimo tollerato previsto al punto 2.4 , deve essere sufficientemente scarsa per far sì che le partite di imballaggi preconfezionati soddisfino ai controlli definiti nell ' allegato II ; 1.3 . nessun imballaggio preconfezionato che presenti un errore in meno superiore a due volte l ' errore massimo tollerato riportato nella tabella di cui al punto 2.4 potrà portare il marchio CEE previsto al punto 3.3 . 2 . DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI DI BASE 2.1 . La quantità nominale ( massa nominale o volume nominale ) del contenuto di un imballaggio preconfezionato è la massa indicati sull ' imballaggio , e corrisponde alla quantità di prodotto che l ' imballaggio si ritiene debba contenere . 2.2 . Il contenuto effettivo di un imballaggio preconfezionato è la quantità ( massa o volume ) di prodotto che esso contiene realmente . In tutte le operazioni di controllo , per i prodotti la cui quantità è espressa in unità di volume , il valore del contenuto effettivo preso in considerazione è quello di detto contenuto alla temperatura di 20° C , qualunque sia la temperatura alla quale sono stati eseguiti il riempimento o il controllo . Tale norma non si applica tuttavia ai prodotti surgelati e congelati la cui quantità è espressa un unità di volume . 2.3 . L ' errore in meno di un imballaggio preconfezionato è la quantità di cui il suo contenuto effettivo differisce in meno dalla quantità nominale . 2.4 . L ' errore massimo tollerato in meno sul contenuto di un imballaggio preconfezionato è fissato conformemente alla seguente tabella , in cui i prodotti sono ripartiti , alle condizioni precisate ai punti 2.5 e 2.6 , in due classi « A » e « B » , secondo le loro caratteristiche fisiche e/o i procedimenti di confezione ad essi applicati e i valori delle quantità nominali : Quantità nominale Qn in grammi o in millilitri * Errori massimi tollerati in meno * Classe « A » * in % di Qn * g o ml * Classe « B » * in % di Qn * g o ml * da 5 a 25 esclusi * - * - * 9 * - * da 25 a 50 * 4,5 * - * 9 * - * da 50 a 100 * - * 2,25 * - * 4,5 * da 100 a 200 * 2,25 * - * 4,5 * - * da 200 a 300 * - * 4,5 * - * 9 * da 300 a 500 * 1,5 * - * 3 * - * da 500 a 1 000 * - * 7,5 * - * 15 * da 1 000 a 10 000 * 0,75 * - * 1,5 * - * Per l ' applicazione della tabella , i valori calcolati in unità di massa o di volume degli errori massimi tollerati ivi indicati in per cento vanno arrotondati per eccesso al decimo di grammo o di millilitro . 2.5 . Sono considerati prodotti della classe « A » : a ) i prodotti solidi o di difficile scorrimento in fase di vendita ma che possono essere resi sufficientemente fluidi all ' atto della confezione , che non contengano alcun elemento solido o gassoso visibile e la cui confezione avvenga in un ' unica operazione ; b ) i prodotti pulverulenti ; c ) i prodotti composti di frammenti , pezzi o granuli la cui massa unitaria è al massimo uguale a un terzo dell ' errore massimo tollerato corrispondente alla massa nominale del contenuto dell ' imballaggio preconfezionato nella colonna relativa alla classe « A » della tabella di cui al punto 2.4 ; d ) i prodotti pastosi facili a stendersi ; nella misura in cui tali prodotti , dopo essere stati pesati o confezionati , non siano più trattati o siano oggetto soltanto di un trattamento che non comporti alcuna modifica della loro quantità effettiva . 2.6 . Tutti i prodotti non inclusi nella classe di cui al punto 2.5 sono considerati prodotti della classe « B » . Sono inoltre considerati prodotti della classe « B » : a ) i prodotti liquidi , b ) i prodotti contenuto in imballaggi preconfezionati la cui massa nominale o il cui volume nominale siano inferiori a 25 g o a 25 ml , c ) i prodotti le cui proprietà reologiche ( ad esempio fluidità , viscosità ) o la cui massa volumica all ' atto dello scrorrimento non possono essere mantenute sufficientemente costanti tramite mezzi tecnici appropriati . 3 . ISCRIZIONI E MARCHIATURA Qualsiasi imballaggio preconfezionato preparato conformemente alla presente direttiva deve recare le seguenti iscrizioni apposte in modo da risultare indelebili , ben leggibili e visibili sull ' imballaggio nelle condizioni usuali di presentazione : 3.1 . la quantità nominale ( masse nominale o volume nominale ) espressa , utilizzando come unità di misura il chilogrammo o il grammo , il litro , il centilitro , il millilitro , per mezzo di cifre aventi un ' altezza minima di 6 mm se la quantità nominale è superiore a 1 000 g o a 100 cl ; di 4 mm se essa è compresa fra 1 000 g o 100 cl inclusi e 200 g o 20 cl esclusi , e di 3 mm se essa è uguale o inferiore a 200 g o 20 cl , seguite dal simbolo dell ' unità di misura utilizzata o eventualmente dal suo nome , conformemente alle prescrizioni della direttiva 71/354/CEE . Le indicazioni in unità imperiali ( UK ) devono essere realizzate con caratteri le cui dimensioni siano tutt ' al più uguali a quelle dei caratteri delle corrispondenti indicazioni in unità SI ; 3.2 . un marchio o un ' iscrizione che permetta al servizio competente di identificare chi ha effettuato a fatto effettuare il riempimento , oppure l ' importatore , stabiliti nella Comunità ; 3.3 . la lettera minuscola « e » , dell ' altezza minima di 3 mm , collocata nello stesso campo visivo dell ' indicazione della massa o del volume nominale , che certifichi sotto la responsabilità di chi effettua il riempimento o dell ' importatore la conformità dell ' imballaggio preconfezionato alle disposizioni della presente direttiva . Tale lettera avrà la forma rappresentata nel disegno del punto 3 dell ' allegato II della direttiva 71/316/CEE . L ' articolo 12 di tale direttiva è applicabile per analogia . 4 . RESPONSABILITÀ DI CHI EFFETTUA IL RIEMPIMENTO O DELL ' IMPORTATORE A chi effettua il riempimento , o all ' importatore , incombe la responsabilità di garantire che gli imballaggi preconfezionati siano conformi alle prescrizioni della presente direttiva . La quantità di prodotto contenuta in un imballaggio preconfezionato ( o quantità di riempimento ) , denominata contenuto effettivo , deve essere misurata oppure controllata ( in massa o in volume ) sotto la responsabilità di chi effettua il riempimento e/o dell ' importatore . La misurazione o il controllo sono effettuati mediante uno strumento legale di misura adatto alla natura delle operazioni da compiere . Il controllo può essere eseguito per campionamento . Quando il contenuto effettivo non viene misurato , il controllo di chi effettua il riempimento deve essere organizzato in modo che sia effettivamente garantito il valore di questo contenuto . Detta condizione è soddisfa se chi effettua il riempimento procede ad un controllo di fabbricazione secondo modalità ammesse dai servizi competenti dello Stato membro e tiene a disposizione di detti servizi i documenti in cui sono registrati i risultati del controllo , per attestare che i controlli , le correzioni e gli aggiustamenti resisi necessari sono stati effettuati in modo corretto e regolare . In caso di importazioni provenienti dai paesi terzi l ' importatore , anzichù effettuare la misurazione o il controllo , può dimostrare di essersi premunito di tutte le garanzie che gli consentono di assumersi la responsabilità . Per i prodotti la cui quantità è espressa in unità di volume , un modo tra gli altri per soddisfare agli obblighi di misurazione o di controllo del volume è quello di impiegare , per la preparazione degli imballaggi preconfezionati , i recipienti-misura definiti nell ' apposita direttiva riempiti alle condizioni previste da quest ' ultima e dalla presente direttiva . 5 . CONTROLLI CHE I SERVIZI COMPETENTI DOVRANNO EFFETTUARE PRESSO CHI EFFETTUA IL RIEMPIMENTO O PRESSO L ' IMPORTATORE Il controllo della conformità degli imballaggi preconfezionati alle disposizioni della presente direttiva viene effettuato dai servizi competenti degli Stati membri mediante sondaggio presso chi effettua il riempimento dell ' imballaggio o , in caso di impossibilità pratica , presso l ' importatore o presso il suo mandatario , stabilito nella Comunità . Questo controllo statistico mediante campionamento viene effettuato in conformità delle norme previste in materia di controllo di qualità . Esso deve avere un ' efficacia comparabile a quella del metodo di riferimento specificato nell ' allegato II . 6 . ALTRI CONTROLLI ESEGUITI DAI SERVIZI COMPETENTI La presente direttiva non ostacola i controlli che possono essere esercitati in ogni fase del commercio dai servizi competenti negli Stati membri , per verificare in particolare che gli imballaggi preconfezionati siano conformi alle prescrizioni della direttiva . L ' articolo 15 , paragrafo 2 , della direttiva 71/316/CEE si applica per analogia .

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-05 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.