Articolo 5
Gli Stati membri non possono , per motivi inerenti alle indicazioni obbligatorie ai sensi della presente direttiva , alla determinazione del volume o della massa oppure ai metodi di misura o di controllo impiegati , rifiutare , vietare o limitare l ' immissione sul mercato degli imballaggi preconfezionati che soddisfano alle prescrizioni e ai controlli della presente direttiva .
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-05 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.