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Articolo 13

1 . Per l ' applicazione della presente direttiva , gli Stati membri forniscono alla Commissione , a sua richiesta , caso per caso , tutte le informazioni necessarie e , in particolare : 3 . La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri , nonchù i loro funzionari ed altri agenti , sono tenuti a non divulgare le informazioni raccolte in applicazione della presente direttiva le quali , per la loro natura , sono protette dal segreto professionale . 4 . Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 non ostano alla pubblicazione di informazioni di carattere generale o di studi in cui non compaiano indicazioni su singole imprese o associazioni di imprese . i dettagli delle autorizzazioni concesse ai sensi dell ' articolo 3 e dell ' articolo 7 , paragrafo 2 ; i risultati dell ' inventario previsto dall ' articolo 11 ; i risultati della sorveglianza esercitata dai vari organismi nazionali ; le informazioni complementari sui programmi di cui all ' articolo 7 . 2 . Le informazioni raccolte in applicazione del presente articolo possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste .

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-12 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.