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Articolo 14

Il Consiglio , deliberando su proposta della Commissione presentata di sua iniziativa o su richiesta di uno Stato membro , riesamina e , se necessario , completa gli elenchi I e II , alla luce dell ' esperienza acquisita , trasferendo eventualmente talune sostanze dall ' elenco II all ' elenco I .

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-12 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.