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1 . Fatto salvo l ' articolo 8 , la presente direttiva si applica : a ) « acque interne superficiali » : tutte le acque dolci superficiali correnti o stagnanti situate sul territorio di uno o più Stati membri ; b ) « acque interne del litorale » : le acque che sono situate all ' interno della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque marine territoriali e che si estendono , nel caso dei corsi d ' acqua , fino al limite delle acque dolci ; c ) « limite delle acque dolci » : il punto del corso d ' acqua in cui , con bassa marea e in periodo di magra , si riscontra un sensibile aumento del grado di salinita dovuto alla presenza di acqua marina ; d ) « scarico » ; l ' immissione , nelle acque di cui al paragrafo 1 , delle sostanze enumerate nell ' elenco I o nell ' elenco II dell ' allegato , ad eccezione :
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-12 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.