art_3__para
Per quanto riguarda le sostanze appartenenti alle famiglie e ai gruppi di sostanze di cui all ' elenco I , in appresso denominate « sostanze dell ' elenco I » : 1 . qualsiasi scarico nelle acque di cui all ' articolo 1 che potrebbe contenere una di tali sostanze è soggetto ad un ' autorizzazione preventiva rilasciata dall ' autorità competente dello Stato membro interessato ; 2 . per gli scarichi di tali sostanze nelle acque di cui all ' articolo 1 e , qualora ciò sia necessario per l ' applicazione della presente direttiva , per gli scarichi di tali sostanze effettuati nelle fognature , l ' autorizzazione fissa norme di emissione ; 3 . per gli scarichi di tali sostanze attualmente effettuati nelle suddette acque , gli autori degli scarichi devono conformarsi alle condizioni stabilite dall ' autorizzazione entro il termine da questa fissato . Detto termine non può superare i limiti fissati conformemente all ' articolo 6 , paragrafo 4 ; 4 . l ' autorizzazione può essere concessa soltanto per un periodo limitato . Essa può essere rinnovata tenendo conto delle eventuali modifiche dei valori limite di cui all ' articolo 6 .
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-12 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.