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1 . Gli Stati membri applicano un regime di emissione zero agli scarichi nelle acque sotterranee di sostanze dell ' elenco I . 2 . Gli Stati membri applicano alle acque sotterranee le disposizioni della presente direttiva relative alla sostanze di cui all ' elenco II , in appresso determinate « sostanze dell ' elenco II » . 3 . I paragrafi 1 e 2 non si applicano ne agli scarichi domestici , ne a quelli iniettati nelle falde profonde , salate e inutilizzabili . 4 . Le disposizioni sulle acque sotterranee contenute nella presente direttiva cesseranno di essere applicabili al momento dell ' applicazione di una direttiva specifica su tali acque .
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-12 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.