art_5__para
1 . Le norme di emissione fissate dalle autorizzazioni rilasciate in applicazione dell ' articolo 3 , stabiliscono : a ) la concentrazione massima di una sostanza ammissibile negli scarichi . In caso di diluizione , il valore limite previsto all ' articolo 6 , paragrafo 1 , lettera a ) , va diviso per il fattore di diluizione ; b ) la quantità massima di sostanza ammissibile nello scarico durante uno o più periodi di tempo determinati . Tale quantità può espressa in unità di peso della sostanza inquinante per unità di elemento caratteristico dell ' attività inquinante ( per esempio : unità di peso per materia prima o per unità di prodotto ) . 2 . Per ciascuna autorizzazione , l ' autorità competente dello Stato membro interessato , soprattutto tenendo conto della tossicità , della persistenza e della bioaccumulazione della sostanza considerata nell ' ambiente in cui è effettuato lo scarico , può fissare , se necessario , norme di emissione più severe di quelle risultanti dall ' applicazione dei valori limite fissati dal Consiglio ai sensi dell ' articolo 6 . 3 . Qualora l ' autore dello scarico dichiari la propria incapacità di osservare le norme di emissione impostegli , ovvero qualora l ' autorità competente dello Stato membro interessato constati la suddetta incapacità , l ' autorizzazione è rifiutata . 4 . Qualora le norme di emissione non siano osservate , l ' autorità competente dello Stato membro interessato adotta tutti i provvedimenti atti a far se che le condizioni per l ' autorizzazione vengano soddisfatte e , se necessario , a far si che lo scarico venga vietato .
← Articolo 5 · All articles · Articolo 6 →
Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-12 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.