art_6__para
1 . Il Consiglio , deliberando su proposta della Commissione , fissa , per le varie sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze dell ' elenco I , i valori limite che le norme di emissione non devono superare . Tali valori limite sono definiti : a ) dalla concentrazione massima di una sostanza ammissibile negli scarichi e b ) eventualmente , dalla quantità massima di tale sostanza espressa in unità di peso della sostanza inquinante per unità di elemento caratteristico dell ' attività inquinante ( per esempio : unità di peso per materia prima , o per unità di prodotto ) . I valori limite applicabili agli scarichi industriali vengono eventualmente fissati per settore e per tipo di prodotto . I valori limite applicabili alle sostanze dell ' elenco I vengono fissati principalmente in base : 2 . Il Consiglio , deliberando su proposta della Commissione , fissa obiettivi di qualità per le sostanze dell ' elenco I . Tali obiettivi vengono fissati principalmente in base alla tossicità , alla persistenza e alla accumulazione di queste sostanze negli organismi viventi nonchù nei sedimenti , sulla scorta dei dati scientifici probanti più recenti , tenendo conto delle differenze esistenti fra le caratteristiche dell ' acqua di mare e quelle dell ' acqua dolce . 3 . I valori limite fissati conformemente al paragrafo 1 , si applicano salvo i casi in cui uno Stato membro possa dimostrare alla Commissione , secondo una procedura di controllo stabilita dal Consiglio che delibera su proposta della Commissione , che gli obiettivi di qualità fissati conformemente al paragrafo 2 , oppure obiettivi di qualità pi severi fissati dalla Comunità , vengono raggiunti e costantemente mantenuti in tutta la regione geografica eventualmente interessata dagli scarichi , grazie all ' azione intrapresa da tale Stato membro . La Commissione riferisce al Consiglio sui casi in cui essa ha accettato il ricorso al metodo degli obiettivi di qualità . Ogni cinque anni , in base ad una proposta della Commissione e conformemente all ' articolo 148 del trattato , il Consiglio riesamina i casi di applicazione di tale metodo . 4 . Per le sostanze appartenenti alle famiglie e ai gruppi di sostanze di cui al paragrafo 1 , il Consiglio adotta , conformemente all ' articolo 12 , i limiti del termine di cui all ' articolo 3 , punto 3 , tenendo conto delle caratteristiche proprie dei settori industriali interessati ed eventualmente dei tipi di prodotti .
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-12 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.