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1 . Per ridurre l ' inquinamento delle acque di cui all ' articolo 1 provocato dalle sostanze dell ' elenco II , gli Stati membri stabiliscono programmi per la cui attuazione ricorreranno in particolare ai mezzi previsti dai paragrafi 2 e 3 . 2 . Qualsiasi scarico nelle acque di cui all ' articolo 1 che potrebbe contenere una delle sostanze dell ' elenco II è soggetto ad autorizzazione preventiva , rilasciata dall ' autorità competente dello Stato membro interessato , che ne fissi le norme di emissione . Tali norme vanno fissate in funzione degli obiettivi di qualità stabiliti a norma del paragrafo 3 . 3 . I programmi di cui al paragrafo 1 conterranno obiettivi di qualità per le acque , stabiliti nel rispetto delle direttive adottate dal Consiglio quando esse esistono . 4 . I programmi potranno anche contenere particolari disposizioni per la composizione e l ' uso di sostanze o gruppi di sostanze e di prodotti ; essi tengono conto dei più recenti progressi tecnici economicamente realizzabili . 5 . I programmi fisseranno le scadenze per la propria attuazione . 6 . I programmi e i risultati della loro attuazione verranno comunicati alla Commissione in forma sintetica . 7 . La Commissione organizza regolarmente con gli Stati membri in confronto fra i programmi per assicurarsi che la loro realizzazione sia sufficientemente armonizzata . Qualora lo ritenga necessario , la Commissione presenta al Consiglio a tal fine proposte in materia .

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-12 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.