Articolo 12
1 . Gli Stati membri prescrivono , per l ' introduzione nel loro territorio di vegetali , prodotti vegetali o altre voci specificati nell ' allegato V ed in provenienza da paesi terzi , almeno : a ) che questi vegetali , prodotti vegetali o altre voci , nonchù i loro imballaggi , siano minuziosamente ispezionati ufficialmente , totalmente o su campione rappresentativo , e , se necessario , che i veicoli per mezzo dei quali avviene il trasporto siano anch ' essi ispezionati ufficialmente al fine di accertare : 2 . Il paragrafo 1 si applica nei casi previsti all ' articolo 6 , paragrafo 3 e all ' articolo 7 , paragrafo 3 . 3 . Il paragrafo 1 , lettera a ) , non si applica quando i vegetali , i prodotti vegetali o le altre voci sono introdotti in uno Stato membro dopo transito in un altro Stato membro dove già siano state effettuate le ispezioni di cui al paragrafo 1 , lettera a ) . 4 . Gli Stati membri possono prescrivere che le misure previste all ' articolo 8 si applichino ai suddetti prodotti in provenienza da paesi terzi . che non sono contaminati dagli organismi nocivi specificati nell ' allegato I , parte A , per quanto riguarda i vegetali ed i prodotti vegetali specificati nell ' allegato II , parte A , che non sono contaminati dagli organismi nocivi che li riguardano , indicati in tale parte di allegato , per quanto riguarda i vegetali , i prodotti vegetali o le altre voci specificati nell ' allegato IV , parte A , che essi sono conformi ai requisiti particolari che li riguardano , indicati in tale parte di allegato ; b ) che essi devono essere accompagnati dai certificati prescritti agli articoli 4 , 5 , 7 , 8 o 9 e che il certificato fitosanitario non può essere compilato più di 14 giorni prima della data in cui i vegetali , i prodotti vegetali o le altre voci lasciano il paese speditore .
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-08 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.