lexiara

Articolo 14

1 . Gli Stati membri , qualora non sussista un pericolo di diffusione di organismi nocivi , possono a ) prevedere , in generale o in casi singoli , deroghe i ) all ' articolo 4 , paragrafo 1 per quanto riguarda la riduzione del periodo menzionato nell ' allegato III , part A , punto 8 , ii ) all ' articolo 4 , paragrafo 1 , all ' articolo 10 ed all ' articolo 12 per il transito nel loro territorio nonchù per il traffico diretto tra due località del loro territorio , con transito nel territorio di un altro paese , iii ) all ' articolo 12 , se i vegetali , i prodotti vegetali o le altre voci sono direttamente spediti da un altro Stato membro nel loro territorio transitando nel territorio di un paese terzo , iv ) agli articoli 5 , 10 e 12 se trattasi i ) all ' articolo 13 , paragrafo 1 ed all ' articolo 12 , per il periodo dal 1° maggio al 15 ottobre , per quanto riguarda gli organismi nocivi di cui all ' allegato I , parte A , lettera a ) , punti 1 ez 4 , se si tratta di fiori recisi leggermente contaminati , ii ) all ' articolo 3 , paragrafo 1 ed all ' articolo 12 , per il periodo dal 1° novembre ad 31 marzo , per quanto riguarda gli organismi nocivi di cui all ' allegato I , parte A , lettera a ) , punto 2 , se si tratta di frutti leggermente contaminati , iii ) all ' articolo 3 , paragrafi 1 e 3 ed all ' articolo 12 in caso di contaminazione più che leggera dei frutti da parte della cocciniglia di San Josù , iv ) all ' articolo 3 , paragrafo 3 , seconda frase ed all ' articolo 12 , v ) all ' articolo 3 , paragrafo 4 e all ' articolo 12 , se la contaminazione di taluni vegetali o prodotti vegetali da parte di taluni organismi nocivi è leggera e se tali organismi nocivi già esistono all ' interno della Comunità ; c ) prevedere in casi singoli , fatta salva la procedura di cui al paragrafo 2 , deroghe i ) all ' articolo 3 , all ' articolo 4 , paragrafo 1 , per quanto riguarda i requisiti di cui all ' allegato III , parte A , punto 8 , e agli articoli 5 e 12 per prove o scopi scientifici , nonchù per lavori di selezione varietale , ii ) all ' articolo 5 , paragrafo 1 ed all ' articolo 12 , paragrafo 1 , lettera a ) , terzo trattino , per quanto riguarda il requisito di cui all ' allegato IV , parte A , punti 1 e 5 , iii ) all ' articolo 5 , paragrafo 1 e all ' articolo 12 , paragrafo 1 , lettera a ) , terzo trattino , per quanto riguarda il requisito di cui all ' allegato IV , parte A , punto 25 , per i tuberi-seme di patate , a condizione che sia richiesta una constatazione ufficiale che tali tuberi-seme sono originari di regioni in cui non è stato osservato alcun sintomo di contaminazione per quanto riguarda i virus elencati nell ' allegato I , parte A , lettera e ) , punto 2 , dopo l ' inizio dell ' ultimo periodo vegetativo completo . 2 . Per le deroghe di cui al paragrafo 1 , lettera c ) , gli Stati membri comunicano senza indugio agli altri Stati membri e alla Commissione le disposizioni legislative , regolamentari o amministrative adottate a questo riguardo . Secondo la procedura di cui all ' articolo 16 ed entro sei mesi dall ' adozione di dette disposizioni , può essere deciso se esse debbano essere soppresse o modificate . 3 . Conformemente alla procedura prevista all ' articolo 16 , gli Stati membri possono essere autorizzati , su richiesta , a prevedere deroghe all ' articolo 4 , paragrafo 1 , semprechù tali deroghe non siano già possibili ai sensi del paragrafo 1 . 4 . Per le deroghe di cui al paragrafo 1 , lettere b ) e c ) e al paragrafo 3 , per ogni singolo caso , è richiesta una constatazione ufficiale che le condizioni per la concessione della deroga sono soddisfatte . 5 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione le deroghe accordate conformemente al paragrafo 1 , lettera c ) o al paragrafo 3 . La Commissione informa annualmente gli altri Stati membri su tali comunicazioni . Secondo la procedura prevista all ' articolo 16 , gli Stati membri possono essere dispensati da tali comunicazioni . 6 . Gli Stati membri possono prevedere deroghe agli articoli 5 , 6 , 7 , 8 e 9 per l ' introduzione di vegetali , prodotti vegetali o altre voci in un altro Stato membro , se quest ' ultimo rinuncia all ' applicazione dei succitati articoli da parte dello Stato membro speditore . di oggetti di trasloco , di piccoli quantitativi di vegetali o di prodotti vegetali o di derrate alimentari o alimenti per animali , qualora siano destinati ad essere utilizzati dal possessore o dal destinatario a fini non industriali nù commerciali o se sono destinati al consumo durante il trasporto , di vegetali provenienti da terreni situati nella zona di frontiera di un altro paese e la cui coltivazione avvenga in fabbricati di abitazione o in aziende agricole , vicini e situati nella zona di frontiera del loro territorio , di vegetali destinati alla piantagione ed alla moltiplicazione in terreni situati nella loro zona di frontiera la cui coltivazione avvenga in fabbricati di abitazione o in aziende agricole , vicini e situati nella zona di frontiera di un altro paese ; b ) prevedere , in casi singoli , deroghe

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