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1 . Quando uno Stato membro ritiene che esista un imminente pericolo di introduzione o di diffusione nel suo territorio di organismi nocivi , anche non specificati negli allegati , può adottare provvisoriamente le necessarie misure complementari destinate a proteggerlo dal suddetto pericolo . Esso comunica senza indugio agli altri Stati membri ed alla Commissione le misure adottate , esponendone i motivi . 2 . Secondo la procedura prevista all ' articolo 17 si decide se le misure adottate dallo Stato membro debbano essere soppresse o modificate . Finchù non sia stata adottata una decisione da parte del Consiglio o della Commissione , secondo la suddetta procedura , lo Stato membro può mantenere le misure da esso applicate .
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-08 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.