art_18__para
1 . La presente direttiva non pregiudica le disposizioni comunitarie concernenti , per i vegetali e i prodotti vegetali , requisiti di carattere fitosanitario , semprechù essa non preveda o ammetta esplicitamente requisiti più rigorosi al riguardo . 2 . Secondo la procedura prevista all ' articolo 16 , gli Stati membri possono essere autorizzati ad adottare , all ' atto dell ' introduzione nel loro territorio di vegetali o prodotti vegetali , disposizioni fitosanitarie particolari , purchù tali misure siano previste anche per la produzione locale . 3 . Gli Stati membri hanno la facoltà di adottare , all ' atto dell ' introduzione nel loro territorio di vegetali o di prodotti vegetali , in particolare di quelli specificati all ' allegato VII , nonchù dei loro imballaggi o dei veicoli per mezzo dei quali avviene il loro trasporto , disposizioni fitosanitarie particolari contro gli organismi nocivi che attaccano di norma i vegetali o i prodotti vegetali immagazzinati .
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-08 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.