Articolo 2
1 . Ai sensi della presente direttiva si intendono per : a ) vegetali : le piante vive e le parti vive di piante , compresi i frutti freschi e le sementi ; b ) prodotti vegetali : i prodotti di origine vegetale non trasformati o che hanno subito un trattamento semplice , purchù non si tratti di vegetali ; c ) piantagione : ogni operazione di collocamento di vegetali atta ad assicurare la crescita o la riproduzione/moltiplicazione ; d ) organismi nocivi : i nemici dei vegetali o dei prodotti vegetali , che appartengono al regno animale o vegetale , o si presentano sotto forma di virus , di micoplasmi o di altri patogeni ; e ) constatazione ufficiale : constatazione effettuata dagli agenti del servizio ufficiale per la protezione dei vegetali o , sotto la responsabilità di questi ultimi , da altre persone del servizio pubblico . 2 . La presente direttiva riguarda il legname , solo se esso ha conservato o parzialmente la superficie rotonda naturale , con o senza corteccia .
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-08 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.