Articolo 20
1 . Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative , regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi : a ) alle limitazioni previste all ' articolo 11 , paragrafo 3 , entro un termine di quattro anni , b ) alle altre disposizioni della presente direttiva , entro un termine di due anni a decorrere dalla notificazione della direttiva stessa . 2 . Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione di tutte le disposizioni legislative , regolamentari o amministrative adottate in applicazione della presente direttiva . La Commissione ne informa gli altri Stati membri .
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-08 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.