Articolo 3
1 . Gli Stati membri prescrivono che gli organismi nocivi specificati nell ' allegato I , parte A , non possono essere introdotti nel loro territorio . 2 . Il paragrafo 1 non si applica nel periodo 16 ottobre - 30 aprile in caso di leggera contaminazione dei fiori recisi da parte degli organismi nocivi di cui all ' allegato I , parte A , lettera a ) , punti 1 e 4 . Secondo la procedura di cui all ' articolo 16 , gli Stati membri possono essere autorizzati , su richiesta , ad abbreviare il periodo sopra indicato . 3 . Il paragrafo 1 non si applica in caso di leggera contaminazione dei frutti da parte dell ' organismo nocivo di cui all ' allegato I , parte A , lettera b ) , punto 3 . Tuttavia , il paragrafo 1 si applica nel periodo 1° maggio - 15 settembre qualora tale organismo nocivo sia giovane e mobile . 4 . Gli Stati membri prescrivono che i vegetali e i prodotti vegetali elencati nell ' allegato II , parte A , non possono essere introdotti nel loro territorio se sono contaminati dagli organismi nocivi che li riguardino , indicati in tale parte di allegato . 5 . Gli Stati membri possono prescrivere che gli organismi nocivi elencati nell ' allegato II , parte A , non possono essere introdotti nel loro territorio nù allo stato isolato nù depositati su oggetti diversi da quelli che li riguardano , elencati nella suddetta parte di allegato . 6 . Gli Stati membri indicati nell ' allegato I , parte B , e nell ' allegato II , parte B , possono prescrivere che a ) gli organismi nocivi elencati nell ' allegato I , parte B , che li riguardano , b ) i vegetali e i prodotti vegetali elencati nell ' allegato II , parte B , che li riguardano , se contaminati dagli organismi nocivi che li riguardano , indicati in tale parte di allegato , non possono essere introdotti nel loro territorio . 7 . Gli Stati membri possono prescrivere che l ' introduzione di organismi allo stato isolato , diversi da quelli specificati negli allegati I e II , che possano essere considerati nocivi , è vietata nel loro territorio o soggetta ad una speciale autorizzazione .
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-08 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.