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Articolo 5

1 . Gli Stati membri prescrivono che i vegetali , i prodotti vegetali o le altre voci elencati nell ' allegato IV , parte A , non possono essere introdotti nel loro territorio qualora non siano stati rispettati i requisiti particolari che li riguardano , contemplati in detta parte di allegato . 2 . Gli Stati membri possono : a ) prescrivere che i requisiti particolari contemplati nell ' allegato IV , parte A , punti 1 , 2 , 3 o 5 , si applicano anche ai paesi terzi non menzionati in tali punti quando questi paesi non pongono alcuna condizione equivalente per quanto riguarda il legname originario dei paesi terzi che vi sono menzionati a fronte ; b ) prescrivere che i vegetali elencati nell ' allegato IV , parte B , che li riguardano , non possono essere introdotti nel loro territorio qualora non siano stati rispettati i requisiti particolari che li riguardano , contemplati in detta parte di allegato ; c ) esigere dagli altri Stati membri dai quali i prodotti vegetali specificati nell ' allegato IV , parte A , punti 1 , 2 , 3 o 5 sono introdotti nel loro territorio un certificato ufficiale che precisi il paese di origine di tali prodotti .

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-08 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.