lexiara

Articolo 6

1 . Gli Stati membri prescrivono come minimo che , per essere introdotti in un altro Stato membro , i vegetali , i prodotti vegetali o le altre voci elencati nell ' allegato V , nonchù i loro imballaggi , siano minuziosamente ispezionati ufficialmente , totalmente o su campione rappresentativo e , se necessario , che i veicoli per mezzo dei quali avviene il trasporto siano anch ' essi ispezionati ufficialmente al fine di accertare : a ) che non sono contaminati dagli organismi nocivi elencati nell ' allegato I , parte A ; b ) per quanto riguarda i vegetali ed i prodotti vegetali elencati nell ' allegato II , parte A , che non sono contaminati dagli organismi nocivi che li riguardano , indicati in tale parte di allegato ; c ) per quanto riguarda i vegetali , i prodotti vegetali o le altre voci elencati nell ' allegato IV , parte A , che sono conformi ai requisiti particolari che li riguardano , indicati in tale parte di allegato . 2 . Gli Stati membri prescrivono le misure di controllo previste al paragrafo 1 anche al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all ' articolo 3 , paragrafi 5 , 6 o 7 o all ' articolo 5 , paragrafo 2 , allorchù lo Stato membro destinatario si avvalga di una delle facoltà previste negli stessi articoli . 3 . Gli Stati membri prescrivono che le sementi di cui all ' allegato IV , parte A , destinate ad essere introdotte in un altro Stato membro , siano ispezionate ufficialmente per accertare che esse rispondano ai requisiti particolari che le riguardano , indicati in tale parte di allegato .

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-08 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.