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1 . Quando può ritenersi che , sulla base dell ' ispezione prescritta dall ' articolo 6 , le condizioni ivi specificate sono soddisfatte , viene rilasciato un certificato fitosanitario conforme al modello riportato nell ' allegato VIII , parte A , redatto almeno in una delle lingue ufficiali della Comunità , preferibilmente in quello dello Stato membro destinatario . Per quanto riguarda le altre voci , i termini « vegetali o prodotti vegetali descritti » vengono sostituite nel certificato dai termini « voci descritte » . 2 . Gli Stati membri prescrivono che i vegetali , i prodotti vegetali o le altre voci elencati nell ' allegato V possono essere introdotti in un altro Stato membro soltanto se accompagnati dal certificato fitosanitario rilasciato in conformità del paragrafo 1 . Il certificato fitosanitario non può essere compilato più di 14 giorni prima della data alla quale i vegetali , i prodotti vegetali o le altre voci lasciano lo Stato membro speditore . 3 . Le misure da adottare da parte degli Stati membri ai fini dell ' applicazione dell ' articolo 6 , paragrafo 3 vengono stabilite secondo la procedura di cui all ' articolo 16 , prima della scadenza del periodo di cui all ' articolo 20 , paragrafo 1 , lettera b ) .

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-08 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.