art_8__para
1 . Gli Stati membri , quando non si presenti uno dei casi previsti dal paragrafo 2 , prescrivono che i vegetali , i prodotti vegetali o le altre voci elencati nell ' allegato V , che sono stati introdotti nel loro territorio in provenienza da uno Stato membro e sono destinati ad essere introdotti in un altro Stato membro , siano esentati da una nuova ispezione , conforme alle disposizioni dell ' articolo 6 , se essi sono accompagnati da un certificato fitosanitario rilasciato da uno Stato membro , compilato secondo il modello dell ' allegato VIII , parte A . 2 . Quando i vegetali , i prodotti vegetali o le altre voci provenienti da uno Stato membro hanno formato oggetto , in un secondo Stato membro , di frazionamento o di deposito o hanno subito una modificazione nell ' imballaggio , per poi essere introdotti in un terzo Stato membro , in secondo Stato membro è dispensato dall ' effettuare una nuovi ispezione conforme alle disposizioni dell ' articolo 6 se è stato constatato ufficialmente che nel suo territorio detti prodotti non hanno subito rischi che mettano in dubbio l ' osservanza delle condizioni di cui all ' articolo 6 . In tale caso viene rilasciato un certificato fitosanitario di rispedizione conforme al modello dell ' allegato VIII , parte B e redatto almeno in una delle lingue ufficiali della Comunità , preferibilmente in quello dello Stato membro destinatario . Questo certificato deve essere unito al certificato fitosanitario rilasciato dal primo Stato membro o ad una copia certificata conforme dello stesso . Tale certificato può essere denominato « certificato fitosanitario di riesportazione » . Il certificato fitosanitario di rispedizione non può essere compilato più di 14 giorni prima della data in cui i vegetali , i prodotti vegetali o le altre voci lasciano il paese rispeditore . 3 . I paragrafi 1 e 2 si applicano anche quando i vegetali , i prodotti vegetali o le altre voci sono introdotti successivamente in più Stati membri . Se in tale occasione sono stati rilasciati vari certificati fitosanitari di rispedizione , i prodotti in parola devono essere accompagnati dai seguenti documenti : a ) l ' ultimo certificato fitosanitario o sua copia certificata conforme , b ) l ' ultimo certificato fitosanitario di rispedizione , c ) i certificati fitosanitari di rispedizione anteriori al certificato di cui alla lettera b ) o loro copie certificate conformi .
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-08 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.