art_9__para
1 . Gli Stati membri prescrivono che i vegetali , i prodotti vegetali o le altre voci elencati nell ' allegato IV , parte A , eccetto i punti 1 , 2 , 3 lettera b ) , 4 lettera b ) , 5 , 6 , 35 e 36 , originari di un altro Stato membro o di un paese terzo , devono essere introdotti in un altro Stato membro solo se accompagnati , oltre che dai certificati di cui agli articoli 7 e 8 , da un certificato fitosanitario conforme al modello dell ' allegato VIII , parte A , rilasciato nel paese di cui sono originari o da una copia certificata conforme dello stesso . 2 . Il paragrafo 1 si applica anche in caso di introduzione di vegetali o prodotti vegetali elencati nell ' allegato IV , parte B , negli Stati membri indicati in tale parte di allegato a fronte di tali prodotti .
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-08 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.