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Per beneficiare del rimborso , ogni soggetti passivo di cui all ' articolo 2 che non ha effettuato alcuna cessione di beni o prestazione di servizi che si consideri localizzata all ' interno del paese , deve : a ) inoltrare presso il servizio competente di cui all ' articolo 9 , primo comma , una domanda conforme al modello di cui all ' allegato A alla quale saranno allegati gli originali delle fatture o dei documenti d ' importazione . Gli Stati membri mettono a disposizione dei richiedenti una nota esplicativa che deve contenere in tutti i casi gli elementi informativi minimi riportati nell ' allegato C ; b ) comprovare , mediante attestazione rilasciata dall ' amministrazione dello Stato in cui è residente , che egli è assoggettato all ' imposta sul valore aggiunto in tale Stato . Tuttavia , quando il servizio competente di cui all ' articolo 9 , primo comma , è già in possesso di tale documento giustificativo , il soggetto passivo non è più tenuto a fornire un altro per un anno , a decorrere dalla data del rilascio della prima attestazione da parte dell ' amministrazione dello Stato in cui egli è residente . Gli Stati membri non rilasciano alcuna attestazione ai soggetti passivi che beneficiano di una franchigia dell ' imposta ai sensi dell ' articolo 24 , paragrafo 2 , della direttiva 77/388/CEE ; c ) certificare con dichiarazione scritta di non aver effettuato alcuna cessione di beni o prestazione di servizi che si consideri localizzata all ' interno del paese , durante il periodo di cui all ' articolo 7 , paragrafo 1 , primo comma , prima e seconda frase ; d ) impegnarsi a restituire qualsiasi somma indebitamente riscossa .
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-12 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.