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Articolo 11

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di tre anni dalla notifica e ne informano immediatamente la Commissione. Tuttavia, per quanto riguarda l'articolo 3, paragrafo 3, primo trattino, tale termine è di quattro anni. In deroga alle precedenti disposizioni, i termini previsti al primo e al secondo comma sono rispettivamente di quattro e di cinque anni per quanto riguarda la Repubblica ellenica. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-05 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.