Articolo 1
1. Scopo della presente direttiva è la protezione dei lavoratori contro i rischi per la loro salute e sicurezza, compresa la prevenzione di tali rischi, ai quali sono o potrebbero essere esposti durante il lavoro a motivo dell'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici considerati nocivi. 2. La presente direttiva non si applica ai lavoratori esposti alle radiazioni di cui al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica; alla navigazione marittima; alla navigazione aerea.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-05 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.