Articolo 2
Ai sensi della presente direttiva si intende: per agente, l'agente chimico, fisico o biologico presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute; per lavoratore, qualsiasi lavoratore subordinato esposto o che può essere esposto ad un agente durante il lavoro; per valore limite, il limite di esposizione o il valore limite di un indicatore biologico nell'ambiente interessato, a seconda dell'agente.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-05 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.